Riconoscimento cittadinanza Jure Sanguinis

Ultima modifica 27 ottobre 2022

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

L’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), con l’ausilio di un traduttore se necessario, fissa un appuntamento contattando l’Ufficio di Stato Civile al seguente numero telefonico: 05770351311-312-339

L’Ufficiale di Stato Civile, verificate le condizioni preliminari, redige un’attestazione in cui si rilevino le generalità dell’interessato e dei figli minori che dovrà essere presentata all'Ufficiale d'Anagrafe ai fini della sua iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA.
Infatti, il requisito preliminare per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è quello di risultare già iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA.
L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007. Se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l’esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall’Autorità di Frontiera. Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro otto giorni dall’ingresso.
Qualora l'iscrizione anagrafica delle persone, entrate in Italia con passaporto straniero, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

DOCUMENTI OCCORRENTI PER OTTENERE L'SCRIZIONE ANAGRAFICA:

1)Attestazione dell’Ufficiale di Stato Civile (controllo documentazione)

2)Originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla polizia di frontiera (per i Paesi non Schengen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 gg. dall’ingresso in Italia (per i Paesi Schengen);

3) Modulo di dichiarazione di residenza;

4) Copia del codice fiscale.

L’Ufficiale d’Anagrafe, ricevuta tutta la documentazione necessaria, rilascia all’interessato la ricevuta dell’avvenuta iscrizione ovvero la comunicazione di avvio del procedimento e consegna copia della stessa all’Ufficio di Stato Civile che contatterà direttamente l'interessato non appena concluso il suo procedimento di iscrizione anagrafica.

DOCUMENTI E PROCEDURA PREVISTA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA:

Per i cittadini residenti all'estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato territorialmente competente.

L’interessato, munito del passaporto straniero e di una marca da bollo da euro 16.00, si dovrà presentare personalmente all'Ufficio di Stato Civile nel giorno fissato, con l'ausilio di un traduttore se necessario, per la compilazione della domanda, e allegare la seguente documentazione:

  • estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;

  • atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

  • atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;

  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

  • certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

  • certificato di residenza.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.

I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.

Costi e Tempi

  • Una marca da bollo da euro 16,00.

  • 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.

 


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