La Legge 4 aprile 2012,n.35 introduce nuove disposizioni per L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO.
LA PRESENTE DISPOSIZIONE ENTRA IN VIGORE IL 09 MAGGIO 2012.
Dalla data del 09 maggio 2012 i cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche solo attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo www.servizidemografici.interno.it nella sezione anagrafe/documenti (e disponibili su questa pagina All.1 e All.2), che sarà; possibile inoltrare al Comune competente nei seguenti modi:
- direttamente all'ufficio anagrafe
- per raccomandata indirizzata a: Comune di Castelnuovo Berardenga - ufficio anagrafe - via Garibaldi n.4 - 53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
- per fax al numero: 0577.355273
- per via telematica alla mail protocollo@comune.castelnuovo.si.it o tramite PEC all'indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it
Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Per i cittadini appartenenti a Stati dell'Unione Europea o a Stati terzi sono disponibili i modelli A e B contenenti l'elenco della documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica, da allegare alla dichiarazione.
Iter procedurale
A seguito della dichiarazione resa, l'ufficio anagrafe procederà entro DUE GIORNI LAVORATIVI successivi a registare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. TUTTAVIA provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizone ( o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione ( o la registarzione) si intende confermata ( silenzio-assenso, art.20 legge 241/1990).
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongoni rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonche' il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.
In casi di esito negativo degli accertamenti dovrà essere ripristinata la posizione anagrafica precedente.
- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarzione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.