IMU 2020
Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2023, 18:09
A decorrere dal 1° gennaio 2020, con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Il comma 762 della Legge di bilancio 2020 conferma le scadenze per il pagamento dell'imposta in due rate:
- 16 giugno per l'acconto
- 16 dicembre per il saldo
Acconto IMU 2020
Per il 2020 la determinazione dell'acconto dovrà essere uguale alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, indicando nel modello di pagamento F24 i codici tributo della IMU;
Si precisa che:
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1) come indicato nella Circolare 1/DF del 18 marzo 2020, per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere dalla quota eventualmente dovuta dall'inquilino.
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2) in caso di acquisto di immobili nel primo semestre del 2020 l'acconto da parte dell'acquirente non è dovuto, in quanto, come precisato dalla Circolare 1/DF, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, ma nulla era stato versato dal nuovo proprietario per l'immobile in questione perché non sussisteva il presupposto impositivo.
Saldo IMU 2020
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dall'Amministrazione.
Per l'anno 2020, con il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, art. 138, è stato stabilito che i comuni possono approvare le delibere relative alle aliquote dell'imposta entro il 31 luglio 2020 con validità dal 1° gennaio dell'anno 2020.
Aliquote IMU 2020
Le aliquote IMU relative all'anno di imposta 2020 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2020
Tipologia immobile - Aliquota IMU
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - 0,6 per cento
fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,1 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - 0,045 per cento
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 - 1,06 per cento
fabbricati concessi in comodato d’uso registrato tra parenti di primo grado in linea retta (genitori - figli) incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 - 0,805 per cento
fabbricati affittati a canone concordato secondo l’accordo territoriale incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 - 0,805 per cento
fabbricati non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES - 0,945 per cento
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti - 1,105 per cento
aree fabbricabili - 1,105 per cento
terreni agricoli - esenti sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14/06/1993
Secondo quanto deliberato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 24/06/2020 “INTERVENTI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI FRAGILITÀ ECONOMICA E MOROSITÀ INCOLPEVOLE DERIVANTI DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID 19 – APPROVAZIONE INDIRIZZI E SCHEMA DI PROTOCOLLO”:
- per i contratti sottoscritti a canone concordato, al locatore è riconosciuta una riduzione dell'aliquota IMU di 0,07 punti (ovvero aliquota pari a 0,735 per cento) a condizione di una riduzione, a favore del conduttore, del canone di locazione almeno del 15% e comunque senza scendere sotto il limite di legge; la riduzione dell'agevolazione IMU e della contestuale riduzione del canone di locazione ha una durata di mesi 6 a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo; l'agevolazione IMU sarà applicata nell'anno d'imposta 2020 per gli atti aggiuntivi ai contratti sottoscritti nel periodo luglio/settembre 2020 mentre sarà applicata per l'anno d'imposta 2021 per gli atti aggiuntivi sottoscritti nel periodo ottobre/dicembre 2020;
- per i contratti di affitto sottoscritti a canone libero e trasformati in contratti di affitto a canone concordato secondo i parametri dell'accordo territoriale vigente, è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota pari allo 0,735 per cento
Esenzione dall'Imposta Municipale Propria - IMU per il Settore Turistico
Art. 177 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 - Decreto Rilancio convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
Art. 78 della Legge n. 126 del 13/10/2020 che ha convertito il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei
campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate((; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77));
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto ((dei limiti e delle condizioni previsti)) dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
IMU 2020: come si paga
Il pagamento della nuova IMU 2020 potrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando, ai sensi della Risoluzione n. 29/E del 29/05/2020 dell'Agenzia delle Entrate, i seguenti codici tributo:
3912 denominato “IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze - Comune”
3913 denominato “IMU – Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”
3914 denominato “IMU – Imposta municipale propria per i terreni - Comune”
3916 denominato “IMU – Imposta municipale propria per aree fabbricabili - Comune”
3918 denominato “IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune”
3923 denominato “IMU – Imposta municipale propria – Interessi da accertamento - Comune”
3924 denominato “IMU – Imposta municipale propria – Sanzioni da accertamento - Comune”
3925 denominato “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato”
3930 denominato “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune”
3939 denominato “IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - Comune”
Normativa:
- Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) - Art 1, Commi da 738 a 787 (pagine 127-136)
- Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio)
- Circolare 1/DF del 18 marzo 2020
- Risoluzione n. 29/E del 29/05/2020 dell'Agenzia delle Entrate
- Accordo territoriale sulle locazioni abitative sottoscritto il 19/04/2019
- FAQ - Versamento e cancellazione della prima e seconda rata dell'IMU 2020