Salta al contenuto principale

Tari - Agevolazioni Tariffarie per l'Anno 2026

Agevolazione Tari 2026

Data :

25 giugno 2026

Categorie:
Tributi
Argomenti:
Gestione rifiuti
Municipium

Descrizione

Con deliberazione n. 75 del 24/06/2026 la Giunta Comunale ha approvato per l'anno 2026 le seguenti agevolazioni tariffarie sul pagamento della tassa sui rifiuti (TARI):

- riduzione del 75%  per le utenze domestiche con reddito ISEE da 0,00 Euro a 10.000,00 Euro

- riduzione del 60% per le utenze domestiche con reddito ISEE da 10.000,01 Euro a 13.000,00 Euro

- riduzione del 30% per le utenze domestiche con reddito ISEE da 13.000,01 Euro a 16.000,00 Euro

Tale agevolazione verrà concessa previa istanza del contribuente da presentare al Comune entro il giorno 07/09/2026 (modello di domanda allegato A) e, pena l'esclusione, solo alle utenze le cui posizioni risultano in regola al 31/12/2025;

Nell'istanza il contribuente dovrà attestare le condizioni reddituali del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159.

Si precisa che in forza del DPCM n. 24 del 21/01/2025 e della Delibera ARERA Nn. 133/2025/RIF del 01/04/2025 è stato stabilito il riconoscimento in bolletta del cd. "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani on condizioni economico sociali disagiate il quale prevede l'applicazione di uno sconto del 25 % applicato alla Tari dovuta dall'utente a partire dall'anno 2025 e che parte dalla prima rata utile del 2026. Tale sconto viene riconosciuto in bolletta a tutti i nuclei familiari con ISEE 2025 inferiore ad € 9.530,00 o inferiore a 20.000,00 per le famiglie con almeno 4 figli. 

- esenzione per le utenze ricadenti all’interno della zona disagiata di Torre a Castello.

Tale agevolazione sarà concessa previa istanza da trasmettere al Comune entro il 07/09/2026 compilando il facsimile di domanda di cui all'allegato A; in base a quanto previsto dall’art. 27, comma 4 del regolamento comunale vigente, l’esenzione dalla tariffa prevista per le utenze comprese nella frazione di Torre a Castello, una volta concessa, compete anche per gli esercizi successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando persisterà nel Regolamento tale agevolazione;

- riduzione nella misura del 100% della parte variabile della TARI per le utenze non domestiche che esercitano a titolo principale attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e che dichiarano di aver disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro (modello di domanda allegato B

L'agevolazione opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative. Tale riduzione è concessa, per i tre anni successivi a quello di dismissione degli apparecchi sopra richiamati, dietro presentazione del modello di dichiarazione predisposto dall’Amministrazione comunale (di cui all'allegato B), da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza in modo da poterne usufruire già in sede di acconto dell’anno successivo.

- riduzione nella misura del 30% della parte variabile della tariffa sui rifiuti per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

La domanda di riduzione, redatta sul modello di cui all'allegato C, attestante il possesso ed utilizzo dell’apposito contenitore, deve essere presentata c/o l’ufficio comunale competente, entro il 31/12 dell'anno precedente, allegando documentazione idonea che comprova quanto dichiarato;

- riduzione sia alla parte fissa che variabile del tributo, per le nuove attività di cui alle categorie 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 27 di cui all’allegato 1 del vigente regolamento TARI che si insediano nel territorio comunale, per un periodo di 3 anni dall’avvio dell’attività stessa nella misura del:

100% per quelle che si insedieranno nel centro storico del capoluogo, nel centro storico delle frazioni/località tenuto conto che per l’ubicazione faranno riferimento i documenti urbanistici vigenti in possesso dall’ufficio tecnico identificati come ZONA A1;

70% per quelle che si insedieranno al di fuori delle aree di cui al punto precedente.

Il soggetto che intende usufruire di dette agevolazioni, deve presentare, pena esclusione, all’Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti suddetti, utilizzando il modello di cui all'allegato D. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi all’anno di presentazione.

 

Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2026, 12:15

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot